Giochi della sorte: niente più concessioni

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Approvata, con procedura d’urgenza, la Legge “Modifiche all’articolo 3 della Legge 25 luglio 2000 n.67 e nuove disposizioni in materia di svolgimento delle attività (giochi della sorte) di cui alla stessa Legge n.67/2000”.

La Legge – è spiegato nella relazione introduttiva – ha accolto nella sostanza i quesiti formulati dal Comitato Promotore di due referendum, presentati il 5 maggio 2005 e dichiarati ammissibili dal Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme in data 21 giugno 2005, dei quali uno propositivo perchè non si potesse concedere a soggetti all’infuori della Pubblica Amministrazione di svolgere le attività di cui alle categorie A (tombola, bingo e similari) ed E (scommesse) definite all’art. 1 del Decreto n. 113/2001, e l’altro abrogativo per l’abrogazione della norma che prevede la possibilità di delegare a soggetti abilitati l’esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell’abilità e delle scommesse.
Tali referendum avrebbero dovuto svolgersi il 29 gennaio 2006.

La legge approvata si compone di 5 articoli.
L’articolo 1 modifica il primo comma dell’art. 3 della Legge 67/2000 “Disciplina dell’esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell’abilità e delle scommesse”, prevedendo che l’organizzazione o la gestione dei giochi siano riservate alla Pubblica Amministrazione e abrogando la norma che ne consentiva la delega a soggetti abilitati.

L’articolo 2 recepisce i criteri direttivi richiesti dal Comitato Promotore dei referendum propositivo stabilendo che non è concesso l’esercizio di tombola, bingo e similari (tabella A), nonché di scommesse (tabella E) ad altri soggetti, all’infuori della Pubblica Amministrazione.
L’articolo 3 prevede che con successiva legge vengano definite forme e modi con cui la Pubblica Amministrazione potrà svolgere l’attività di cui al precedente articolo 2 comma 1, mentre gli articoli 4 e 5 riguardano l’abrogazione delle norme in contrasto con il provvedimento in esame e la sua entrata in vigore.